Di cosa si tratta
possibilità che consente ai lavoratori con contributi accreditati prima del 1° gennaio 1996 (in regime di calcolo misto) di poter chiedere una prestazione pensionistica con quasi le stesse regole previste per i lavoratori con contribuzione presente successivamente al 31 dicembre 1995 (c.d. contributivi puri).
Condizioni per la richiesta
per l’esercizio dell’opzione è necessario rispettare due condizioni:
1) essere in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 (regime misto) comunque inferiore a 18 anni;
2) avere almeno 15 anni di contribuzione al momento della domanda, di cui 5 accreditati successivamente al 31 dicembre 1995
Da regime di calcolo misto a contributivo
in generale questo passaggio comporta una riduzione dell’assegno che può essere più o meno consistente in relazione al periodo di calcolo retributivo maturato da ricalcolare in regime contributivo, ma non è sempre così. Ci sono casi in cui il ricalcolo non comporta alcuna riduzione dell’importo se non, al contrario, può portare ad un aumento.
Si pensi, ad esempio, ad una carriera lavorativa con RAL/redditi decrescenti in fase di avvicinamento alla pensione, evidentemente la quota retributiva della pensione subirebbe una penalizzazione per l’importo di una modesta base pensionabile (media ultime RAL/redditi) che non tiene conto di precedenti migliori importi invece presi in considerazione nel regime contributivo.
Possibili benefici
l’opzione può comportare il riconoscimento di accredito di periodi figurativi (art. 1, comma 40, legge 335/1995):
- per assenza dal lavoro per periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 (centosettanta) giorni per ciascun figlio;
- contribuzione accreditata moltiplicata per 1,5 per periodi lavorati precedenti al compimento del 18° anno di eta.
anticipo della pensione per lavoratrici madri
le lavoratrici con figli possono beneficiare di un anticipo dell’età pensionabile pari a 4 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 12 mesi (messaggio INPS 18730/2013). In alternativa a detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione dell’importo della pensione con applicazione del coefficiente più elevato, relativo all’età di accesso, maggiorato di un anno (da 67 a 68) in presenza di uno o due figli e di due anni (da 67 a 69) in presenza di tre o più figli.
Condizione di sfavore
dal 1° gennaio 2012 (D.L. 201/2011) l’opzione al regime di calcolo contributivo comporta l’applicazione del solo calcolo contributivo e non più anche quella dei requisiti per la pensione dei contributivi puri. In sostanza non è più prevista l’uscita a 64 anni di età con almeno 20 di anzianità contributiva e la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni con 5 di contribuzione. Ad oggi, dunque, le uniche possibilità di accesso alla pensione per coloro che esercitano l’opzione sono quelle previste per i lavoratori misti:
- 67 anni di età con almeno 20 di anzianità contributiva (senza tuttavia l’importo soglia pari all’assegno sociale come da messaggio INPS 219/2013;
- pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (con finestra di 3 mesi);
- pensione con quota 103.
Inoltre, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi (art. 1, comma 7, legge 335/1995).
attenzione al trattamento minimo e al massimale
Con l’esercizio dell’opzione si perde il diritto all’integrazione al trattamento minimo della pensione (art. 1, c. 16 Legge 335/1995) e la retribuzione viene assoggettata al massimale della base pensionabile e contributiva (art. 1, c. 18 Legge 335/1995) dalla data di esercizio dell’opzione.
opzione irrevocabile
L’opzione per il calcolo contributivo della pensione è irrevocabile da quando tale opzione produce effetti giuridici sulla posizione assicurativa del lavoratore. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, possiamo trovarci in due distinte situazioni:
- Se l’opzione è esercitata al momento del pensionamento la scelta è da considerarsi irrevocabile.
- Se l’opzione è esercitata nel corso della vita lavorativa senza produrre effetti, l’opzione può essere revocata. Se invece ha prodotto effetti (es. riscatto di laurea agevolato, applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile, ecc.) non potrà più essere revocata.
No responses yet